Pubblichiamo la risposta di un legale ad un nostro quesito relativo al regime sanzionatorio vigente sulle attività di volo con droni civili ed agli Enti preposti al controllo.
Lo scopo, come sempre, è quello di informare e di contribuire a creare una cultura sui droni rigorosa, alternativa a quella sensazionalistica ed intrisa di interessi commerciali che, purtroppo, va per la maggiore oggi.
“Alla luce del Regolamento ENAC, qual è ad oggi l’assetto normativo vigente? In particolare dove si evincono le entità delle sanzioni per chi contravviene ai vari punti del Regolamento? Chi può comminare tali sanzioni?
Le sanzioni vanno valutate alla luce delle violazioni che si commettono. Sebbene in generale all’ENAC è attribuito un potere sanzionatorio (previsto dall’art. 2, lett. a) del Dlgs. n. 250/97), nel caso specifico appare non previsto o, comunque, fortemente limitato. Il Regolamento infatti stabilisce che L’ENAC eventualmente, può provvedere unicamente ad emettere provvedimenti di sospensione totale o parziale delle autorizzazioni o delle certificazioni rilasciate o annullare i privilegi ottenuti, nei casi per i quali è prevista una dichiarazione, in caso di inadempienza ai requisiti del presente Regolamento o quando l’operatore non si dimostra in grado di assicurarne la rispondenza o altrimenti nel caso in cui i controlli effettuati successivamente abbiano individuato violazioni o mancati adempimenti (cfr. disposizioni finali del Regolamento, art. 24).
Ciò detto, la punibilità delle violazioni al Regolamento è in qualche modo prevista già dal Codice dalla Navigazione e gli eventuali reati ravvisabili nelle violazioni seguono l’iter di qualsiasi altro reato e/o infrazione e anche l’ENAC (e il suo personale e le sue dislocazioni territoriali) svolgono attività di polizia giudiziaria.
Anzitutto, il rispetto del Regolamento ENAC è garantito, in generale, dall’art. 1231 del Codice della Navigazione (Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione) ove viene stabilito che “chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall’autorità competente in materia di sicurezza della navigazione è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi ovvero con l’ammenda fino a euro 206,00”.
Il reato previsto dall’articolo in questione è da considerarsi di chiusura (“salvo che il fatto non costituisce un più grave reato”) e quindi eventualmente applicabile se non viene a configurarsi un’ipotesi di reato più grave (nel quale è prevista una pena più alta) di quello prescritto dall’art. 1321 del Codice della Navigazione. È anche da considerarsi come “norma penale in bianco” nel senso che non punisce la violazione di una specifica disposizione di legge o di regolamento, ma in generale, qualsiasi violazione di un provvedimento legalmente dato dall’autorità di settore quale, appunto, un Regolamento ENAC.
Quanto ai divieti di sorvolo, merita particolare menzione l’art. 1228 cod. nav. (Sorvolo di centri abitati e getto da aeromobili in volo) nel quale viene stabilito che “è punito con l’arresto fino a sei mesi ovvero con l’ammenda fino a euro 516,00 (..) il comandante di un aeromobile, che sorvola centri abitati, assembramenti di persone o aeroporti, senza osservare le prescrizioni del regolamento o gli ordini dell’autorità competente”.
Merita inoltre una particolare menzione l’obbligo assicurativo per gli APR. In caso di mancata assicurazione, si potrebbe incorre nella sanzione prevista dall’art. 1234 cod. nav., che richiama il D.lgs n. 197/2007 (“Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 785/2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili”). In caso di mancata assicurazione, ai sensi dell’art. 1234 cod. nav. “Al vettore o all’esercente (…) è irrogata la sanzione amministrativa da euro 50.000,00 a euro 100.000,00.” Parimenti, sono previste sanzioni amministrative, ai sensi dell’art. 3, lett a) e dell’art. 4, lett. a) del D.lgs. n. 197/2007, per chi non esibisce la documentazione assicurativa o ha contratto una polizza che non rispetta i requisiti minimi assicurativi previsti dal Regolamento CE n. 785/2004.
Vi sono poi tutte le altre eventuali violazioni previste dal Codice Penale e dalle altre disposizioni normative. Basta citare, tra tutti, il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o altrui, previsto dall’art. 495 c.p., che punisce, con la reclusione da uno a sei anni, chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui. L’ipotesi del reato in parola sussiste quando viene presentata all’ENAC la dichiarazione di rispondenza per le operazioni specializzate non critiche o per le attività sperimentali (in entrambi i documenti viene fatto espresso riferimento al D.P.R. 445/2000, gli artt. 75 e 76 che richiama il reato in parola).”